Per evitare seccature al confine…
Myriam Holzner, UFV
Dal mese di giugno dello scorso anno, è vietato importare cani con le orecchie o la coda recisi. Tuttavia, persone domiciliate in Svizzera continuano a presentarsi al confine accompagnate da cani con queste caratteristiche. Si tratta di animali acquistati all’estero, in un Paese limitrofo, allo scopo di aggirare il divieto in vigore in Svizzera, e che inevitabilmente vengono bloccati al confine. Problemi nascono anche quando cani e gatti provenienti dall’estero, portati con sé da chi rientra dalle vacanze, non sono stati vaccinati contro la rabbia come invece è necessario, oppure non soddisfano altre condizioni d’importazione.
Per motivi legati alla protezione degli animali, in Svizzera il taglio di orecchie e coda è vietato già da anni. In effetti si tratta di interventi dolorosi per il cane, che li deve subire unicamente per ragioni di natura estetica. Inoltre, il taglio delle orecchie comporta il rischio di infezioni e di successive complicazioni (relative alla cicatrizzazione, ad esempio). Accorciando la coda fino a renderla una sorta di corto moncherino, si priva inoltre il cane di un organo importante per la comunicazione animale, nonché di una parte anatomica essenziale al mantenimento dell’equilibrio. Per queste ragioni, nel 1981 il divieto di tagliare le orecchie è stato fissato nella legislazione in materia di protezione degli animali; nel 1997 è stata la volta del divieto di recidere la coda.
Nel medesimo tempo, si trattava di impedire che cani con le orecchie recise venissero semplicemente acquistati all’estero, o che cani svizzeri fossero condotti all’estero allo scopo di sottoporli a questo tipo di intervento. Per questo motivo, è stata vietata l’importazione di cani con orecchie e/o coda recise, ad eccezione degli animali di età superiore a cinque mesi. Tale limite era stato fissato nell’ipotesi che le persone intenzionate ad acquistare un cane preferissero scegliere animali con meno di cinque mesi di età.
Con il tempo è però risultato evidente che gli acquirenti si limitavano semplicemente ad aspettare un po› più a lungo: una volta raggiunta l’età di cinque mesi, il giovane cane con le orecchie e/o la coda recise veniva importato in Svizzera. In altri termini, l’obiettivo di porre fine in Svizzera al malcostume di tagliare le orecchie e la coda dei cani, non era stato raggiunto.
I cani con orecchie e/o coda recise devono «provare la propria identità»
Ciò ha indotto l’anno scorso il Consiglio federale ad abolire il limite di età presente nell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE) – infatti, dal 1° luglio 2002 vige il divieto di importare cani con orecchie e coda recise, indipendentemente dalla loro età. Si consiglia perciò a chi si reca all’estero con l’intenzione di fare poi ritorno in Svizzera, di munirsi dei documenti necessari a provare alle autorità doganali che l’animale posseduto proviene dalla Svizzera e/o che, a suo tempo, è stato sottoposto ad un intervento di recisione oppure importato conformemente alle norme allora vigenti.
Nel caso in cui non venga fornita una prova in tal senso, il cane viene respinto al confine e rinviato nel paese di provenienza. I costi di tale operazione sono a carico del proprietario. Se quest’ultimo non è disposto ad assumersi i costi del provvedimento, si cerca di sistemare il cane in un Paese limitrofo (ad esempio: in un rifugio per animali). Nel caso in cui non venga trovata una soluzione, la decisione in merito all’ulteriore procedura spetta all’ufficio federale.
Cani e gatti come «ricordo delle vacanze»: rischio di rabbia!
Non sono soltanto i cani con le orecchie e/o la coda recise a causare dei grattacapi alla dogana: anche cani e gatti raccolti o acquistati all’estero durante le vacanze e non vaccinati, possono essere all’origine di difficoltà. Infatti, gli animali devono essere vaccinati contro la rabbia in modo conforme alle prescrizioni: vale a dire che la vaccinazione deve essere stata effettuata almeno 30 giorni prima e al massimo 12 mesi dopo il loro transito al confine (certificato veterinario); gli animali giovani non possono essere vaccinati prima di aver raggiunto l’età di 3 mesi. I cani di età compresa tra 3 e 5 mesi non possono essere importati senza autorizzazione. Nel caso in cui il cane o il gatto in questione provengano da un Paese dove la cosiddetta «rabbia urbana» è presente, le condizioni sono ancora più severe. Si parla di rabbia urbana quando i casi di questa malattia non si manifestano soltanto in animali selvatici («rabbia selvatica»), bensì riguardano in gran parte anche animali domestici o, comunque, animali che possono entrare in contatto con l’uomo (per es.: cani, volpi che vivono in città, martore, tassi, orsi, procioni, ecc.). La malattia è presente soprattutto nei Paesi dell’Africa del Nord, in Asia, nell’Europa dell’Est e nell’America del Sud: un elenco dettagliato dei Paesi immuni da rabbia urbana può essere richiesto all’Ufficio federale di veterinaria (UFV).
Importazione da Paesi dove la rabbia urbana è presente:
soltanto con autorizzazione!
Cani e gatti provenienti da Paesi dove la rabbia urbana è presente, possono essere importati soltanto con l’autorizzazione dell’UFV; inoltre, devono essere contrassegnati con un microchip o un tatuaggio. Pure le esigenze in materia di vaccinazioni antirabbiche sono più severe: per esempio, almeno 3 mesi prima dell’importazione e 30 giorni dopo la vaccinazione è necessario dimostrare che quest’ultima è stata efficace. In altri termini, l’animale deve aver prodotto la prevista quantità minima di anticorpi contro la rabbia. Un animale giovane proveniente da un Paese dove la rabbia urbana è presente, deve perciò avere almeno sette mesi di età.
Molto spesso però, i turisti sono male informati, o non lo sono affatto, sulla situazione concernente la rabbia nel Paese dove si recano. Di conseguenza, grande è la delusione, quando si rendono conto che non possono portare con sé in Svizzera il gattino o il cucciolo, perché deve restare per qualche tempo al confine – per di più a loro spese! – o perché deve essere respinto.
È dunque nell’interesse di ogni turista responsabile, attenersi al principio seguente: non portare con sé animali dalle vacanze – oppure: farlo soltanto dopo aver chiarito il caso con l’UFV!
Myriam Holzner è portavoce dell’UFV.
Ufficio federale di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 161
3003 Berna
031 / 323 85 09
Basi legali: ordinanza concernente
l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali
(OITE, RS 916.443.11)
Art. 25 Autorizzazione di importazione
1 Gli animali di cui all’articolo 1 possono essere importati solamente con un’autorizzazione dell’Ufficio federale. L’autorizzazione non è richiesta per:
a. i cani e i gatti domestici vaccinati contro la rabbia secondo le prescrizioni;
Art. 27 Visita veterinaria di confine
1 Sottostanno alla visita veterinaria di confine:
c. i cani e i gatti domestici, se:
1. non sono accompagnati,
2. sono importati definitivamente in un invio di più di tre esemplari, o
3. provengono da un Paese in cui esiste la rabbia urbana.
Art. 29 Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale
3 Non sono messi in quarantena o sotto sorveglianza veterinaria ufficiale:
c. i cani e i gatti domestici, se provengono da un Paese dove non esiste la rabbia urbana;
Art. 30 Cani e gatti domestici
1 I cani e i gatti domestici devono essere accompagnati, all’importazione, da un certificato veterinario attestante la vaccinazione preventiva antirabbica. La vaccinazione dev’essere stata fatta almeno 30 giorni prima dell’importazione. L’ultima vaccinazione non deve essere stata fatta da più di un anno. Per gli animali rivaccinati da meno di un anno non dev’essere osservato il termine di attesa di 30 giorni.
2 Il certificato è rilasciato in lingua tedesca, francese, italiana o inglese e reca le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo del tenitore dell’animale;
b. i connotati dell’animale (razza, sesso, colore, età ed eventuali marchi);
c. l’attestazione che l’animale, prima della vaccinazione, è stato esaminato clinicamente da un veterinario ed è stato trovato in buona salute;
d. la data della vaccinazione antirabbica, il tipo del vaccino, il nome del fabbricante e il numero di fabbricazione;
e. la firma autografa del veterinario.
3 Gli organi doganali controllano il certificato di vaccinazione di cani e gatti domestici accompagnati.
4 Possono essere importati nonostante la mancanza di un certificato di vaccinazione:
a. i cani e i gatti domestici d’origine svizzera che sono stati temporaneamente all’estero e sono accompagnati da persone nonché i cani e i gatti domestici provenienti da Paesi dove non esistono casi di rabbia e in cui è vietata la vaccinazione; gli organi di controllo annunciano l’importazione al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione;
b. i cani e i gatti domestici di età inferiore ai tre mesi accompagnati da un certificato di sanità stilato da un veterinario e provenienti da un Paese dove non esiste la rabbia urbana.
5 I cani e i gatti domestici provenienti da Paesi dove esiste la rabbia urbana devono:
a. essere sottoposti ad una visita veterinaria di confine; e
b. essere messi in quarantena o sotto sorveglianza veterinaria ufficiale.
6 L’Ufficio federale designa i Paesi dove esiste la rabbia urbana.
Art. 78
1 È vietata l’esportazione di animali per l’attuazione di pratiche vietate giusta gli articoli 20 capoverso 1 e 22 capoverso 2 lettera g della legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali e l’articolo 66 capoverso 1 lettere d ed h dell’ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (macellazione senza stordimento, amputazione degli artigli a gatti e altri felini, recisione delle orecchie e della coda ai cani, soppressione degli organi vocali, accorciatura del fusto della coda ai cavalli e accorciatura della coda ai bovini, interventi chirurgici per procurare orecchie cadenti ai cani).
2 Gli animali sottoposti a pratiche vietate conformemente al capoverso 1 non possono essere importati se sono stati esportati dalla Svizzera allo scopo di attuare le pratiche vietate.
3 È vietata l’importazione di cani con orecchie e code recise. Non sottostanno a questo divieto i cani appartenenti a stranieri che vengono temporaneamente in Svizzera per vacanze o altri brevi soggiorni nonché le importazioni a titolo di trasloco di masserizie.